Il 28 ottobre, la dogana cinese ha annunciato la revisione delle "Misure amministrative per la riscossione delle imposte sulle merci importate ed esportate dalla dogana della Repubblica Popolare Cinese" (Ordinanza n. 272 dell'Amministrazione Generale delle Dogane), che entreranno in vigore il 1° dicembre 2024.I contenuti rilevanti includono:
Nuove normative sul commercio elettronico transfrontaliero, sulla protezione della privacy dei dati personali, sull'informatizzazione dei dati, ecc.
Il destinatario delle merci importate è il contribuente dei dazi e delle imposte di importazione riscossi dalla dogana in fase di importazione, mentre il mittente delle merci esportate è il contribuente dei dazi di esportazione. Gli operatori di piattaforme di e-commerce, le società di logistica e le società di dichiarazione doganale impegnate nelle importazioni transfrontaliere di vendita al dettaglio tramite e-commerce, nonché le unità e le persone fisiche che sono obbligate a trattenere, riscuotere e versare i dazi e le imposte riscossi dalla dogana in fase di importazione, come previsto da leggi e regolamenti amministrativi, sono agenti di ritenuta per i dazi e le imposte riscossi dalla dogana in fase di importazione;
La dogana e il suo personale, conformemente alla legge, devono mantenere riservati i segreti commerciali, la privacy personale e le informazioni personali dei contribuenti e degli agenti di ritenuta di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni e non devono divulgarli o fornirli illegalmente a terzi.
L'aliquota fiscale e il tasso di cambio prescritti devono essere calcolati in base alla data di compilazione della dichiarazione.
Le merci importate ed esportate sono soggette all'aliquota fiscale e al tasso di cambio in vigore il giorno in cui il contribuente o il sostituto d'imposta compila la dichiarazione;
Se le merci importate vengono dichiarate in anticipo, previa approvazione della dogana prima dell'arrivo, si applica l'aliquota fiscale in vigore il giorno in cui il mezzo di trasporto che trasporta le merci viene dichiarato d'ingresso nel paese, e si applica il tasso di cambio in vigore il giorno in cui la dichiarazione viene completata;
Per le merci importate in transito, si applicano l'aliquota fiscale e il tasso di cambio in vigore il giorno in cui la dogana del paese di destinazione completa la dichiarazione. Se le merci vengono dichiarate in anticipo con l'approvazione della dogana prima dell'ingresso nel paese, si applicano l'aliquota fiscale in vigore il giorno in cui il mezzo di trasporto che trasporta le merci dichiara l'ingresso nel paese e il tasso di cambio in vigore il giorno in cui la dichiarazione viene completata; se le merci vengono dichiarate in anticipo dopo l'ingresso nel paese ma prima dell'arrivo a destinazione, si applicano l'aliquota fiscale in vigore il giorno in cui il mezzo di trasporto che trasporta le merci arriva a destinazione e il tasso di cambio in vigore il giorno in cui la dichiarazione viene completata.
È stata aggiunta una nuova formula per il calcolo dell'importo delle imposte doganali con aliquota composta, ed è stata aggiunta una formula per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui consumi in fase di importazione.
I dazi doganali sono calcolati su base ad valorem, specifica o composita, conformemente alle disposizioni della legge tariffaria. Le imposte riscosse dalla dogana in fase di importazione sono calcolate in conformità alle tipologie di imposta, alle voci di imposta, alle aliquote e alle formule di calcolo applicabili, come stabilito dalle leggi e dai regolamenti amministrativi pertinenti. Salvo diversa disposizione, l'importo imponibile dei dazi e delle imposte riscosse dalla dogana in fase di importazione è calcolato secondo la seguente formula:
L'importo imponibile del corrispettivo riscosso sulla base del principio ad valorem = prezzo imponibile × aliquota tariffaria;
L'importo dell'imposta dovuta per la tariffa applicata in base al volume = quantità di merci × aliquota tariffaria fissa;
L'importo imponibile della tariffa composta = prezzo imponibile × aliquota tariffaria + quantità di merci × aliquota tariffaria;
L'importo dell'imposta sui consumi all'importazione dovuta, calcolata sulla base del valore, è pari a [(prezzo imponibile + importo del dazio)/(1-aliquota proporzionale dell'imposta sui consumi)] × aliquota proporzionale dell'imposta sui consumi;
L'importo dell'imposta sui consumi all'importazione dovuta, calcolata in base al volume, è pari alla quantità di beni moltiplicata per l'aliquota fissa dell'imposta sui consumi;
L'importo imponibile dell'imposta composita sui consumi all'importazione = [(prezzo imponibile + importo del dazio + quantità di beni × aliquota fissa dell'imposta sui consumi) / (1 - aliquota proporzionale dell'imposta sui consumi)] × aliquota proporzionale dell'imposta sui consumi + quantità di beni × aliquota fissa dell'imposta sui consumi;
L'IVA dovuta in fase di importazione = (prezzo imponibile + dazio doganale + imposta sui consumi in fase di importazione) × aliquota IVA.
Aggiunta di nuove circostanze per il rimborso fiscale e la garanzia fiscale
Alle circostanze applicabili per il rimborso fiscale si aggiungono le seguenti:
Le merci importate per le quali sono stati pagati i dazi doganali devono essere riesportate nelle loro condizioni originali entro un anno per motivi di qualità, di conformità alle specifiche o di forza maggiore;
I beni esportati per i quali sono stati pagati i dazi di esportazione vengono reimportati nel paese nelle loro condizioni originali entro un anno per motivi di qualità, di specifica o di forza maggiore, e le relative imposte nazionali rimborsate a seguito dell'esportazione sono state restituite;
Le merci destinate all'esportazione per le quali sono stati pagati i dazi doganali, ma che per qualche motivo non sono state spedite per l'esportazione, vengono dichiarate ai fini dello sdoganamento.
Alle circostanze applicabili della garanzia fiscale si aggiungono le seguenti:
Le merci sono state soggette a misure antidumping temporanee o a misure compensative temporanee;
L'applicazione di dazi di ritorsione, misure tariffarie reciproche, ecc. non è ancora stata determinata;
• Gestire le pratiche di tassazione consolidata.
Fonte: Amministrazione generale delle dogane della Cina







