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La dogana cinese implementerà le misure sulla tassazione delle merci di importazione ed esportazione dal 1° dicembre

La dogana cinese ha annunciato il 28 ottobre la revisione delle “Misure amministrative per la riscossione delle imposte sulle merci di importazione ed esportazione della dogana della Repubblica popolare cinese” (ordinanza n. 272 ​​dell'amministrazione generale delle dogane), che sarà attuata il 28 ottobre. 1 dicembre 2024.I contenuti rilevanti includono:

Nuove norme sul commercio elettronico transfrontaliero, sulla tutela della privacy dei dati personali, sull'informatizzazione dei dati, ecc.
Il destinatario delle merci importate è il contribuente delle tariffe di importazione e delle tasse riscosse dalle dogane nella fase di importazione, mentre lo speditore delle merci esportate è il contribuente delle tariffe di esportazione. Operatori di piattaforme di commercio elettronico, società di logistica e società di dichiarazione doganale impegnate in importazioni transfrontaliere al dettaglio di commercio elettronico, nonché unità e individui che sono tenuti a trattenere, riscuotere e pagare le tariffe e le tasse riscosse dalla dogana nella fase di importazione come previsto per leggi e regolamenti amministrativi, sono sostituti d'imposta per le tariffe e le imposte riscosse dalla dogana nella fase di importazione;
Le dogane e il loro personale devono, in conformità con la legge, mantenere riservati i segreti commerciali, la privacy personale e le informazioni personali dei contribuenti e dei sostituti d'imposta di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni e non li divulgano né li forniscono illegalmente altri.
L'aliquota fiscale e il tasso di cambio prescritti devono essere calcolati in base alla data di compilazione della dichiarazione.
Le merci in importazione ed esportazione sono soggette all'aliquota fiscale e al tasso di cambio in vigore il giorno in cui il contribuente o il sostituto d'imposta completa la dichiarazione;
Se le merci importate vengono dichiarate in anticipo previa approvazione da parte della dogana prima dell'arrivo, si applicherà l'aliquota fiscale in vigore il giorno in cui il mezzo di trasporto che trasporta le merci viene dichiarato per entrare nel paese e il tasso di cambio in vigore si applica il giorno in cui viene completata la dichiarazione;
Per le merci importate in transito, si applicano l'aliquota fiscale e il tasso di cambio applicati il ​​giorno in cui la dogana della destinazione designata completa la dichiarazione. Se le merci vengono dichiarate in anticipo con l'approvazione della dogana prima di entrare nel paese, l'aliquota fiscale applicata il giorno in cui il mezzo di trasporto che trasporta le merci dichiara di entrare nel paese e il tasso di cambio applicato il giorno in cui viene effettuata la dichiarazione completato si applica; se le merci vengono dichiarate in anticipo dopo l'ingresso nel paese ma prima di arrivare alla destinazione designata, l'aliquota fiscale applicata il giorno in cui il mezzo di trasporto che trasporta le merci arriva alla destinazione designata e il tasso di cambio applicato il giorno in cui la dichiarazione è completata si applica.
Aggiunta una nuova formula per calcolare l'importo fiscale delle tariffe con un'aliquota fiscale composta e aggiunta una formula per calcolare l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sui consumi nella fase di importazione
Le tariffe saranno calcolate su base ad valorem, specifica o composita in conformità con le disposizioni della legge tariffaria. Le tasse riscosse dalla dogana nella fase di importazione saranno calcolate in conformità con i tipi di imposta applicabili, le voci fiscali, le aliquote fiscali e le formule di calcolo previste dalle leggi e dai regolamenti amministrativi pertinenti. Salvo disposizione contraria, la base imponibile delle tariffe e delle tasse riscosse dalla dogana nella fase di importazione sarà calcolata secondo la seguente formula di calcolo:
La base imponibile della tariffa riscossa sulla base di ad valorem = prezzo imponibile × aliquota tariffaria;
L'importo dell'imposta dovuta per la tariffa applicata in base al volume = la quantità di beni × l'aliquota tariffaria fissa;
La base imponibile della tariffa composta = prezzo imponibile × aliquota tariffaria + quantità di beni × aliquota tariffaria;
L'importo dell'imposta sui consumi all'importazione dovuta, riscossa sulla base del valore = [(prezzo imponibile + importo tariffario)/(1-aliquota proporzionale dell'imposta sui consumi)] × aliquota proporzionale dell'imposta sui consumi;
L'importo dell'imposta sui consumi all'importazione dovuta riscossa in base al volume = quantità di beni × aliquota fissa dell'imposta sui consumi;
La base imponibile dell'imposta composita sui consumi all'importazione = [(prezzo imponibile + importo tariffario + quantità di beni × aliquota fissa dell'imposta sui consumi) / (1 - aliquota proporzionale dell'imposta sui consumi)] × aliquota proporzionale dell'imposta sui consumi + quantità di beni × consumo fisso aliquota fiscale;
L'IVA dovuta nella fase di importazione = (prezzo imponibile + tariffa + imposta sui consumi nella fase di importazione) × aliquota IVA.

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Aggiunta di nuove circostanze per il rimborso fiscale e la garanzia fiscale
Alle circostanze applicabili per il rimborso fiscale si aggiungono le seguenti circostanze:
Le merci importate per le quali sono stati pagati i dazi devono essere riesportate nelle loro condizioni originali entro un anno per motivi di qualità o specifiche o per cause di forza maggiore;
Le merci di esportazione per le quali sono state pagate le tariffe di esportazione vengono reimportate nel paese nelle loro condizioni originali entro un anno per motivi di qualità o specifiche o per cause di forza maggiore, e le relative tasse nazionali rimborsate a causa dell'esportazione sono state rimborsate;
Le merci di esportazione per le quali sono state pagate le tariffe di esportazione ma non sono state spedite per l'esportazione per qualche motivo vengono dichiarate per lo sdoganamento.
Alle circostanze applicabili della garanzia fiscale si aggiungono le seguenti circostanze:
le merci sono state oggetto di misure antidumping temporanee o misure compensative temporanee;
L'applicazione di tariffe di ritorsione, misure tariffarie reciproche, ecc. non è stata ancora determinata;
Gestire le attività di tassazione consolidata.
Fonte: Amministrazione generale delle dogane cinesi