Ordinanza del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese
N. 785
I “Regolamenti sulla gestione delle terre rare” sono stati adottati durante la 31a riunione esecutiva del Consiglio di Stato il 26 aprile 2024, sono promulgati ed entreranno in vigore il 1° ottobre 2024.
Il primo ministro Li Qiang
22 giugno 2024
Regolamento sulla gestione delle terre rare
Articolo 1Questi regolamenti sono formulati da leggi pertinenti per proteggere efficacemente, sviluppare e utilizzare razionalmente le risorse delle terre rare, promuovere lo sviluppo di alta qualità dell'industria delle terre rare, mantenere la sicurezza ecologica e garantire la sicurezza delle risorse nazionali e la sicurezza industriale.
Articolo 2I presenti regolamenti si applicano ad attività quali l'estrazione mineraria, la fusione e la separazione, la fusione dei metalli, l'utilizzo completo, la circolazione dei prodotti e l'importazione ed esportazione di terre rare all'interno del territorio della Repubblica popolare cinese.
Articolo 3Il lavoro di gestione delle terre rare dovrà attuare le linee, i principi, le politiche, le decisioni e gli accordi del Partito e dello Stato, aderire al principio di attribuire uguale importanza alla protezione delle risorse e al loro sviluppo e utilizzo, e seguire i principi della pianificazione generale, garantendo sicurezza, innovazione scientifica e tecnologica e sviluppo verde.
Articolo 4Le risorse delle terre rare appartengono allo Stato; nessuna organizzazione o individuo può invadere o distruggere le risorse delle terre rare.
Lo stato rafforza la protezione delle risorse delle terre rare attraverso la legge e implementa l'estrazione protettiva delle risorse delle terre rare.
Articolo 5Lo Stato attua un piano unificato per lo sviluppo dell'industria delle terre rare. Il Dipartimento competente dell'Industria e dell'Informatica del Consiglio di Stato, insieme ai dipartimenti competenti del Consiglio di Stato, formulerà e organizzerà l'attuazione del piano di sviluppo per l'industria delle terre rare secondo la legge.
Articolo 6Lo Stato incoraggia e sostiene la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di nuove tecnologie, nuovi processi, nuovi prodotti, nuovi materiali e nuove attrezzature nel settore delle terre rare, migliora continuamente il livello di sviluppo e utilizzo delle risorse delle terre rare e promuove l'elevata sviluppo finale, intelligente ed ecologico dell'industria delle terre rare.
Articolo 7Il dipartimento di tecnologia industriale e informatica del Consiglio di Stato è responsabile della gestione dell'industria delle terre rare a livello nazionale e gli studi formulano e organizzano l'attuazione delle politiche e delle misure di gestione dell'industria delle terre rare. Il dipartimento delle risorse naturali del Consiglio di Stato e altri dipartimenti competenti sono responsabili del lavoro relativo alla gestione delle terre rare nell'ambito delle rispettive responsabilità.
I governi locali a livello di contea o superiore sono responsabili della gestione delle terre rare nelle rispettive regioni. I dipartimenti competenti dei governi popolari locali a livello di contea o superiore, come l'industria, la tecnologia dell'informazione e le risorse naturali, si occuperanno della gestione delle terre rare secondo le rispettive responsabilità.
Articolo 8Il dipartimento di tecnologia industriale e informatica del Consiglio di Stato, insieme ai dipartimenti competenti del Consiglio di Stato, determinerà le imprese di estrazione di terre rare e le imprese di fusione e separazione di terre rare e le annuncerà al pubblico.
Ad eccezione delle imprese determinate dal primo paragrafo del presente articolo, altre organizzazioni e individui non possono impegnarsi nell'estrazione di terre rare e nella fusione e separazione di terre rare.
Articolo 9Le imprese minerarie di terre rare devono ottenere diritti e licenze minerarie in base alle leggi sulla gestione delle risorse minerarie, ai regolamenti amministrativi e alle normative nazionali pertinenti.
Gli investimenti in progetti di estrazione, fusione e separazione di terre rare devono rispettare le leggi, i regolamenti amministrativi e le pertinenti disposizioni nazionali sulla gestione dei progetti di investimento.
Articolo 10Lo Stato attua il controllo totale della quantità sull’estrazione di terre rare e sulla fusione e separazione delle terre rare e ottimizza la gestione dinamica, sulla base di fattori quali le riserve di risorse di terre rare e le differenze di tipologia, lo sviluppo industriale, la protezione ecologica e la domanda di mercato. Misure specifiche saranno formulate dal dipartimento delle tecnologie industriali e dell'informazione del Consiglio di Stato in collaborazione con i dipartimenti del Consiglio di Stato per le risorse naturali, lo sviluppo e le riforme e altri dipartimenti.
Le imprese minerarie di terre rare e le imprese di fusione e separazione di terre rare dovrebbero attenersi rigorosamente alle pertinenti normative nazionali sulla gestione del controllo della quantità totale.
Articolo 11Lo Stato incoraggia e sostiene le imprese a utilizzare tecnologie e processi avanzati e applicabili per utilizzare in modo completo le risorse secondarie delle terre rare.
Le imprese di utilizzo completo delle terre rare non sono autorizzate a impegnarsi in attività di produzione che utilizzano minerali delle terre rare come materie prime.
Articolo 12Le imprese impegnate nell'estrazione, fusione e separazione di terre rare, fusione di metalli e utilizzo completo devono rispettare le leggi e i regolamenti pertinenti sulle risorse minerarie, il risparmio energetico e la protezione ambientale, la produzione pulita, la sicurezza della produzione e la protezione antincendio e adottare un ragionevole rischio ambientale prevenzione, protezione ecologica, prevenzione dell'inquinamento e misure di controllo e protezione della sicurezza per prevenire efficacemente l'inquinamento ambientale e gli incidenti legati alla sicurezza della produzione.
Articolo 13Nessuna organizzazione o individuo può acquistare, lavorare, vendere o esportare prodotti di terre rare che sono stati estratti illegalmente o fusi e separati illegalmente.
Articolo 14Il dipartimento industriale e informatico del Consiglio di Stato, insieme alle risorse naturali, al commercio, alle dogane, alla fiscalità e ad altri dipartimenti del Consiglio di Stato, istituirà un sistema informativo sulla tracciabilità dei prodotti delle terre rare, rafforzerà la gestione della tracciabilità dei prodotti delle terre rare in tutto il mondo. l’intero processo e promuovere la condivisione dei dati tra i dipartimenti competenti.
Le imprese impegnate nell'estrazione, fusione e separazione di terre rare, fusione di metalli, utilizzo completo ed esportazione di prodotti di terre rare devono istituire un sistema di registrazione del flusso di prodotti di terre rare, registrare in modo veritiero le informazioni sul flusso di prodotti di terre rare e inserirle nelle terre rare sistema informativo di tracciabilità del prodotto.
Articolo 15L'importazione e l'esportazione di prodotti delle terre rare e delle relative tecnologie, processi e attrezzature devono essere conformi alle leggi e ai regolamenti amministrativi pertinenti sul commercio estero e sulla gestione delle importazioni ed esportazioni. Per gli articoli soggetti a controllo delle esportazioni, devono inoltre rispettare le leggi sul controllo delle esportazioni e le norme amministrative.
Articolo 16Lo Stato migliorerà il sistema di riserve di terre rare combinando le riserve fisiche con le riserve presso i giacimenti minerari.
La riserva fisica delle terre rare viene implementata combinando le riserve governative con le riserve aziendali e la struttura e la quantità delle varietà di riserva vengono continuamente ottimizzate. Le misure specifiche saranno formulate dalla Commissione per lo sviluppo e la riforma e dal Dipartimento delle finanze del Consiglio di Stato insieme ai dipartimenti competenti dell'industria e della tecnologia dell'informazione e ai dipartimenti delle riserve di cereali e materiali.
Il dipartimento delle risorse naturali del Consiglio di Stato, insieme ai dipartimenti competenti del Consiglio di Stato, designerà le riserve di risorse delle terre rare in base alla necessità di garantire la sicurezza delle risorse delle terre rare, tenendo conto di fattori quali le riserve di risorse, la distribuzione e l'importanza e rafforzare la supervisione e la tutela da parte della legge. Misure specifiche saranno formulate dal dipartimento delle risorse naturali del Consiglio di Stato insieme ai dipartimenti competenti del Consiglio di Stato.
Articolo 17Le organizzazioni del settore delle terre rare stabiliscono e migliorano le norme di settore, rafforzano la gestione dell’autodisciplina del settore, guidano le imprese a rispettare la legge e operare con integrità e promuovere la concorrenza leale.
Articolo 18I dipartimenti competenti dell'industria e della tecnologia dell'informazione e gli altri dipartimenti competenti (di seguito collettivamente denominati dipartimenti di supervisione e ispezione) supervisioneranno e ispezioneranno l'estrazione, la fusione e la separazione, la fusione dei metalli, l'utilizzo completo, la circolazione dei prodotti, l'importazione e l'esportazione di terre rare da parte di le leggi e i regolamenti pertinenti e le disposizioni del presente Regolamento e la loro divisione delle responsabilità, e affrontare tempestivamente gli atti illegali secondo la legge.
I dipartimenti di vigilanza e ispezione hanno il diritto di adottare le seguenti misure durante lo svolgimento della vigilanza e dell'ispezione:
(1) Richiedere all'unità ispezionata di fornire documenti e materiali pertinenti;
(2) interrogare l'unità ispezionata e il suo personale interessato e richiedere loro di spiegare le circostanze relative alle questioni sotto supervisione e ispezione;
(3) Entrare in luoghi sospettati di attività illegali per condurre indagini e raccogliere prove;
(iv) Sequestrare prodotti, strumenti e attrezzature di terre rare legati ad attività illegali e sigillare i siti in cui si svolgono attività illegali;
(5) Altre misure previste da leggi e regolamenti amministrativi.
Le unità ispezionate e il personale interessato dovranno collaborare, fornire documenti e materiali pertinenti in modo veritiero e non rifiutare o ostacolare.
Articolo 19Quando il dipartimento di supervisione e ispezione effettua attività di supervisione e ispezione, non devono essere presenti meno di due membri del personale di supervisione e ispezione e devono produrre certificati di applicazione della legge amministrativa validi.
I membri del personale dei dipartimenti di supervisione e ispezione devono mantenere riservati i segreti di stato, i segreti commerciali e le informazioni personali apprese durante la supervisione e l'ispezione.
Articolo 20Chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento e commetta uno dei seguenti atti sarà punito dal competente Dipartimento delle Risorse Naturali a norma di legge:
(1) Un'impresa mineraria di terre rare estrae risorse di terre rare senza ottenere un diritto minerario o una licenza mineraria, oppure estrae risorse di terre rare oltre l'area mineraria registrata per il diritto minerario;
(2) Organizzazioni e individui diversi dalle imprese minerarie di terre rare si dedicano all'estrazione di terre rare.
Articolo 21Laddove imprese minerarie di terre rare e imprese di fusione e separazione di terre rare intraprendano attività di estrazione, fusione e separazione di terre rare in violazione delle disposizioni in materia di controllo e gestione del volume totale, i dipartimenti competenti delle risorse naturali, dell'industria e della tecnologia dell'informazione, secondo le rispettive responsabilità, , ordinare loro di apportare correzioni, confiscare i prodotti delle terre rare prodotti illegalmente e i guadagni illegali e imporre una multa non inferiore a cinque volte ma non più di dieci volte i guadagni illegali; se non ci sono guadagni illegali o i guadagni illegali sono inferiori a 500.000 RMB, verrà imposta una multa non inferiore a 1 milione di RMB ma non superiore a 5 milioni di RMB; ove le circostanze siano gravi, sarà loro ordinato di sospendere l'attività produttiva e commerciale, e il principale preposto, il supervisore direttamente responsabile e le altre persone direttamente responsabili saranno puniti dalla legge.
Articolo 22Qualsiasi violazione delle disposizioni del presente Regolamento che commetta uno dei seguenti atti sarà ordinata dal dipartimento industriale e informatico competente di porre fine all'atto illegale, confiscare i prodotti delle terre rare prodotti illegalmente e i proventi illeciti, nonché gli strumenti e le attrezzature direttamente utilizzati per attività illecite e imporre una multa non inferiore a 5 volte ma non superiore a 10 volte i proventi illeciti; se non vi sono proventi illegali o i proventi illegali sono inferiori a 500.000 RMB, verrà imposta una multa non inferiore a 2 milioni di RMB ma non superiore a 5 milioni di RMB; se le circostanze sono gravi, la funzione di vigilanza e gestione del mercato revoca la licenza commerciale:
(1) Organizzazioni o individui diversi dalle imprese di fusione e separazione delle terre rare si impegnano nella fusione e separazione;
(2) Le imprese di utilizzo completo delle terre rare utilizzano minerali di terre rare come materie prime per le attività di produzione.
Articolo 23Chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento acquistando, trasformando o vendendo prodotti delle terre rare estratti illegalmente o fusi e separati illegalmente sarà ordinato dal dipartimento industriale e informatico competente insieme ai dipartimenti competenti di fermare il comportamento illegale, confiscare i prodotti acquistati illegalmente , lavorato o venduto prodotti di terre rare e guadagni illegali e strumenti e attrezzature utilizzati direttamente per attività illegali, e imporre un'ammenda non inferiore a 5 volte ma non superiore a 10 volte i guadagni illegali; se non ci sono guadagni illegali o i guadagni illegali sono inferiori a 500.000 yuan, sarà imposta una multa non inferiore a 500.000 yuan ma non superiore a 2 milioni di yuan; se le circostanze sono gravi, la funzione di vigilanza e gestione del mercato revoca la licenza commerciale.
Articolo 24L'importazione e l'esportazione di prodotti delle terre rare e relative tecnologie, processi e attrezzature in violazione delle leggi pertinenti, dei regolamenti amministrativi e delle disposizioni di questi regolamenti saranno puniti dal dipartimento del commercio competente, dalle dogane e da altri dipartimenti competenti in base ai loro doveri e dalla legge.
Articolo 25:Se un'impresa impegnata nell'estrazione, fusione e separazione di terre rare, fusione di metalli, utilizzo completo ed esportazione di prodotti di terre rare non riesce a registrare in modo veritiero le informazioni sul flusso dei prodotti di terre rare e ad inserirle nel sistema informativo di tracciabilità dei prodotti di terre rare, l'industria e il dipartimento di tecnologia dell'informazione, e altri dipartimenti competenti, ordineranno di correggere il problema secondo la loro divisione di responsabilità e imporranno all'impresa una multa non inferiore a 50.000 yuan RMB ma non superiore a 200.000 yuan RMB; se si rifiuta di risolvere il problema, gli verrà ordinato di sospendere la produzione e l'attività e il principale responsabile, il supervisore direttamente responsabile e le altre persone direttamente responsabili saranno multati non meno di 20.000 yuan RMB ma non più di 50.000 yuan RMB , e l'impresa sarà multata non meno di 200.000 yuan RMB ma non più di 1 milione di RMB.
Articolo 26Chiunque rifiuti o impedisca al servizio di vigilanza e di ispezione di svolgere i suoi compiti di vigilanza e di ispezione previsti dalla legge sarà obbligato dal servizio di vigilanza e di ispezione ad apportare correzioni, e il responsabile principale, il supervisore direttamente responsabile e le altre persone direttamente responsabili riceverà un avvertimento e l'impresa sarà multata non meno di 20.000 yuan RMB ma non più di 100.000 yuan RMB; se l'impresa rifiuta di apportare correzioni, le sarà ordinato di sospendere la produzione e l'attività e il principale responsabile, il supervisore direttamente responsabile e le altre persone direttamente responsabili saranno multati non meno di 20.000 yuan RMB ma non più di 50.000 yuan RMB , e l'impresa sarà multata non meno di 100.000 yuan RMB ma non più di 500.000 yuan RMB.
Articolo 27:Le imprese impegnate nell'estrazione, fusione e separazione di terre rare, fusione di metalli e utilizzo completo che violano le leggi e i regolamenti pertinenti in materia di risparmio energetico e protezione ambientale, produzione pulita, sicurezza della produzione e protezione antincendio saranno punite dai dipartimenti competenti in base ai loro doveri e leggi .
I comportamenti illegali e irregolari delle imprese impegnate nell'estrazione, fusione e separazione di terre rare, fusione di metalli, utilizzo completo e importazione ed esportazione di prodotti di terre rare devono essere registrati nei registri creditizi dai dipartimenti competenti dalla legge e inclusi nei pertinenti documenti nazionali sistema di informazioni creditizie.
Articolo 28Qualsiasi membro del personale del dipartimento di vigilanza e ispezione che abusa del suo potere, trascura i suoi doveri o si impegna in negligenza per guadagno personale nella gestione delle terre rare sarà punito secondo la legge.
Articolo 29Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento e costituisce atto di violazione della gestione della pubblica sicurezza è soggetto alle sanzioni previste dalla legge sulla gestione della pubblica sicurezza; se costituisce reato la responsabilità penale è perseguita dalla legge.
Articolo 30I seguenti termini contenuti nel presente Regolamento hanno i seguenti significati:
Con terre rare si intende il termine generale per elementi come lantanio, cerio, praseodimio, neodimio, promezio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, itterbio, lutezio, scandio e ittrio.
La fusione e la separazione si riferiscono al processo di produzione di trasformazione dei minerali delle terre rare in vari ossidi, sali e altri composti di terre rare singoli o misti.
La fusione dei metalli si riferisce al processo di produzione di metalli o leghe delle terre rare utilizzando ossidi, sali e altri composti di terre rare singoli o misti come materie prime.
Le risorse secondarie delle terre rare si riferiscono ai rifiuti solidi che possono essere trattati in modo che gli elementi delle terre rare che contengono possano avere un nuovo valore d'uso, inclusi ma non limitati a rifiuti di magneti permanenti di terre rare, rifiuti di magneti permanenti e altri rifiuti contenenti terre rare.
I prodotti delle terre rare includono minerali delle terre rare, vari composti delle terre rare, vari metalli e leghe delle terre rare, ecc.
Articolo 31I competenti dipartimenti del Consiglio di Stato potranno fare riferimento alle pertinenti disposizioni del presente Regolamento per la gestione dei metalli rari diversi dalle terre rare.
Articolo 32Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° ottobre 2024.