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Annuncio n. 33 del 2024 del Ministero del Commercio e dell'Amministrazione Generale delle Dogane della Cina sull'attuazione del controllo delle esportazioni di antimonio e altri articoli

[Unità emittente] Ufficio di sicurezza e controllo

[Numero del documento di emissione] Avviso del Ministero del Commercio e dell'Amministrazione Generale delle Dogane N. 33 del 2024

[Data di emissione] 15 agosto 2024

 

Le disposizioni pertinenti della Legge sul controllo delle esportazioni della Repubblica popolare cinese, della Legge sul commercio estero della Repubblica popolare cinese e della Legge doganale della Repubblica popolare cinese, per salvaguardare la sicurezza e gli interessi nazionali e adempiere agli obblighi internazionali quali non -proliferazione, con l'approvazione del Consiglio di Stato, si decide di attuare controlli sulle esportazioni sui seguenti articoli. Le questioni rilevanti sono in questo momento annunciate come segue:

1. Gli articoli che soddisfano le seguenti caratteristiche non possono essere esportati senza autorizzazione:

(I) Articoli relativi all'antimonio.

1. Minerale di antimonio e materie prime, inclusi ma non limitati a blocchi, granuli, polveri, cristalli e altre forme. (Numeri di merce doganale di riferimento: 2617101000, 2617109001, 2617109090, 2830902000)

2. Antimonio metallico e suoi prodotti, inclusi ma non limitati a lingotti, blocchi, perle, granuli, polveri e altre forme. (Numeri doganali di riferimento delle merci: 8110101000, 8110102000, 8110200000, 8110900000)

3. Ossidi di antimonio con una purezza pari o superiore al 99,99%, inclusa ma non limitata alla forma in polvere. (Numero merce doganale di riferimento: 2825800010)

4. Trimetil antimonio, trietil antimonio e altri composti organici di antimonio, con una purezza (basata su elementi inorganici) superiore al 99,999%. (Numero merce doganale di riferimento: 2931900032)

5. Antimonioidruro, purezza superiore al 99,999% (compreso idruro di antimonio diluito in gas inerte o idrogeno). (Numero merce doganale di riferimento: 2850009020)

6. Antimoniuro di indio, con tutte le seguenti caratteristiche: cristalli singoli con densità di dislocazioni inferiore a 50 per centimetro quadrato e policristallino con purezza superiore al 99,99999%, compresi ma non limitati a lingotti (barre), blocchi, fogli, target, granuli, polveri, scarti, ecc. (Numero merce doganale di riferimento: 2853909031)

7. Tecnologia di fusione e separazione dell'oro e dell'antimonio.

(II) Voci relative ai materiali superduri.

1. apparecchiature di pressatura superiore a esagoni, aventi tutte le caratteristiche seguenti: presse idrauliche di grandi dimensioni appositamente progettate o fabbricate con pressurizzazione sincrona a sei lati a tre assi X/Y/Z, con diametro del cilindro superiore o uguale a 500 mm o una pressione operativa progettata maggiore o uguale a 5 GPa. (Numero merce doganale di riferimento: 8479899956)

2. Parti chiave speciali per presse superiori a sei lati, inclusi travi a cerniera, martelli superiori e sistemi di controllo ad alta pressione con una pressione combinata superiore a 5 GPa. (Numeri di riferimento delle merci doganali: 8479909020, 9032899094)

3. Le apparecchiature per la deposizione chimica in fase vapore di plasma a microonde (MPCVD) presentano tutte le seguenti caratteristiche: apparecchiature MPCVD appositamente progettate o preparate con una potenza delle microonde superiore a 10 kW e una frequenza delle microonde di 915 MHz o 2450 MHz. (Numero merce doganale di riferimento: 8479899957)

4. Materiali per finestre diamantate, compresi materiali per finestre diamantate curve o materiali per finestre diamantate piatte aventi tutte le seguenti caratteristiche: (1) cristallo singolo o policristallino con un diametro pari o superiore a 3 pollici; (2) trasmissione della luce visibile pari o superiore al 65%. (Numero merce doganale di riferimento: 7104911010)

5. Tecnologia di processo per la sintesi di un monocristallo di diamante artificiale o di un monocristallo di nitruro di boro cubico utilizzando una pressa superiore a sei lati.

6. Tecnologia per la produzione di attrezzature per la pressatura superiore a sei lati per tubi.

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2. Gli esportatori devono seguire le procedure di licenza di esportazione previste dalle normative pertinenti, presentare domanda al Ministero del Commercio attraverso le autorità provinciali del commercio, compilare il modulo di domanda di esportazione per beni e tecnologie a duplice uso e presentare i seguenti documenti:

(1) L'originale del contratto o accordo di esportazione o una copia o una copia scannerizzata conforme all'originale;

(2) Descrizione tecnica o rapporto di prova degli articoli da esportare;

(iii) Certificazione dell'utente finale e dell'uso finale;

(iv) Presentazione dell'importatore e dell'utilizzatore finale;

(V) Documenti di identificazione del legale rappresentante, del direttore dell'impresa principale e della persona che gestisce l'impresa richiedente.

3. Il Ministero del Commercio effettua un esame a partire dalla data di ricevimento dei documenti della domanda di esportazione, oppure effettua un esame insieme ai servizi competenti, e decide se accogliere o respingere la domanda entro il termine prescritto.

L'esportazione degli articoli elencati nel presente annuncio che hanno un impatto significativo sulla sicurezza nazionale dovrà essere segnalata al Consiglio di Stato per l'approvazione da parte del Ministero del Commercio insieme ai dipartimenti competenti.

4. Se la licenza viene approvata dopo la revisione, il Ministero del Commercio rilascerà una licenza di esportazione per beni e tecnologie a duplice uso (di seguito denominata licenza di esportazione).

5. Le procedure per la richiesta e il rilascio delle licenze di esportazione, la gestione di circostanze particolari e il periodo di conservazione di documenti e materiali saranno attuati dalle pertinenti disposizioni dell'Ordine n. 29 del 2005 del Ministero del Commercio e dell'Amministrazione Generale delle Dogane ( Misure per la gestione delle licenze di importazione ed esportazione di beni e tecnologie a duplice uso).

6. Gli esportatori devono presentare le licenze di esportazione alla dogana, espletare le formalità doganali secondo le disposizioni della legge doganale della Repubblica popolare cinese e accettare la supervisione doganale. La dogana gestirà le procedure di ispezione e rilascio sulla base della licenza di esportazione rilasciata dal Ministero del Commercio.

7. Se un operatore esportatore esporta senza autorizzazione, esporta oltre l'ambito dell'autorizzazione o commette altri atti illegali, il Ministero del Commercio o le Dogane e altri dipartimenti imporranno sanzioni amministrative secondo le leggi e i regolamenti pertinenti. Se viene costituito un reato, la responsabilità penale è perseguita dalla legge.

8. Il presente Annuncio entrerà in vigore il 15 settembre 2024.

 

 

Ministero del Commercio Amministrazione Generale delle Dogane

15 agosto 2024